Art. 1 – Corsi di studio dell’Area
1.1 All’Area Didattica di Ingegneria – sede di Rieti,
afferiscono i Corsi di Studio in Ingegneria Edile,
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria
per l’Edilizia e il Territorio, e il Corso di Laurea
Specialistica in Ingegneria delle Costruzioni Edili,
attivati dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università
“La Sapienza” nella sede di Rieti.
1.2 L’elenco dei corsi di studio di afferenza sarà
aggiornato al momento dell’istituzione di nuovi corsi
di laurea e/o di laurea specialistica nella sede di
Rieti.
Art. 2 – Composizione del Consiglio
d’Area
2.1 Il Consiglio d’Area di Ingegneria – sede di Rieti
è formato delle seguenti cinque componenti:
• professori di ruolo;
• ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi
del D.P.R. n° 382/80 e della legge n° 341/90,
che svolgono attività didattica frontale nei
corsi di studio attivi definiti nell’art. 1, a qualsiasi
titolo e a seguito di delibera del Consiglio stesso.
• i docenti che, per contratto, ricoprono insegnamenti
afferenti ai corsi di studio attivi definiti nell’art.
1;
• un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
• una rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti
ai corsi di studio attivi definiti nell’art. 1, nella
misura del 15% dei componenti di cui ai precedenti
punti.
Partecipano altresì ai lavori del Consiglio
d’Area i professori fuori ruolo cui è stato
attribuito un compito didattico e, fino alla cessazione
degli incarichi di insegnamento, gli incaricati stabilizzati.
2.2 L’afferenza dei professori e dei ricercatori
al consiglio è regolata dal Regolamento Didattico
di Facoltà.
2.3 Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo
è eletto secondo le regole definite dall’art.
23 dello Statuto dell’Università di Roma “La
Sapienza” e dal Regolamento di facoltà.
2.4 La rappresentanza degli studenti è definita
mediante nomina da effettuarsi secondo le regole definite
dallo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”
e dal Regolamento di Facoltà.
In caso di vacanza della rappresentanza, il Preside
dovrà convocare le relative elezioni entro
90 giorni dalla data della vacanza, non appena questa
sia accertata, compatibilmente con il calendario accademico.
2.5 La composizione del Consiglio d’Area, definita
nei precedenti commi, comunicata al Preside entro
il 31 Ottobre di ciascun anno accademico, ha validità
a decorrere dal 1 Novembre dello stesso anno.
2.6 Tutti i membri del Consiglio hanno il dovere
di partecipare alle riunioni di detto Consiglio e
hanno i diritti di parola, di proposta e di verbalizzazione
su tutte le questioni trattate con le eccezioni qui
di seguito specificate:
- i professori associati partecipano alle deliberazioni
del Consiglio d’Area per tutte le questioni ad eccezione
di quelle relative alla destinazione dei posti di
professore ordinario e alle persone dei professori
ordinari;
- i ricercatori universitari partecipano alle deliberazioni
del Consiglio d’Area ad eccezione di quelle relative
alla destinazione dei posti di professore ordinario
e associato e alle persone dei professori ordinari
e associati;
- i professori a contratto partecipano alle deliberazioni
del Consiglio d’Area di appartenenza con diritto di
parola per tutte le questioni, ad eccezione di quelle
relative alla destinazione dei posti di docente di
ruolo (ordinaro, associato o ricercatore) e alle persone
dei docenti di ruolo (ordinari, associati o ricercatori).
- i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
e degli studenti partecipano alle deliberazioni del
Consiglio d’Area, ad eccezione di quelle relative
a questioni concernenti i posti e le persone dei professori
di ruolo, dei ricercatori e dei professori a contratto.
2.7 La mancata partecipazione di una o più
rappresentanze non inficia la valida costituzione
del Consiglio.
2.8 Nel calcolo del numero legale i docenti a contratto
e i rappresentanti degli studenti sono calcolati solo
se presenti.
Art. 3 – Attribuzioni del Consiglio
d’Area
3.1 Il Consiglio d’Area esercita tutte le attribuzioni
previste per i Consigli di Corso di Laurea dal D.P.R.
n° 382/80 e dalla legge n° 341/90.
3.2 Sono compiti del Consiglio d’Area:
• Il coordinamento delle attività di insegnamento
per il conseguimento delle lauree e delle lauree specialistiche
di cui all’art. 1;
• La adozione del manifesto degli studi con la previsione
delle attività didattiche necessarie al conseguimento
del titolo compatibilmente con le risorse a disposizione;
• L’approvazione dei programmi di insegnamento e delle
relative propedeuticità;
• La definizione del calendario delle lezioni e delle
prove finali relativi ai vari insegnamenti e al conseguimento
del titolo;
• L’approvazione delle attività didattiche
extra-moenia e il riconoscimento di attività
di insegna-mento o di percorsi didattici usufruiti
dagli studenti in sedi universitarie diverse, anche
in relazione ad accordi internazionali;
• L’adozione di nuove modalità didattiche;
• La valutazione dell’attività didattica;
• L’autorizzazione a docenti allo svolgimento di attività
didattiche fuori sede;
• L’autorizzazione a docenti all’interruzione dell’attività
didattica per svolgere altra attività fuori
sede;
• L’approvazione dei piani di studio degli studenti;
• La valutazione delle domande di studenti.
3.3 Il Consiglio d’Area formula al Consiglio di Facoltà
proposte e pareri in ordine a:
• modifiche statutarie ed al regolamento didattico
della Facoltà;
• richieste di attrezzature e di personale docente
e tecnico-amministrativo, comprese anche le richieste
di contratti di docenza e tutoraggio al fine di organizzare
le attività di insegnamento;
• attivazione e disattivazione di discipline;
• progetti didattici e organizzazione didattica della
Facoltà.
3.4 Il Consiglio d’Area collabora alla organizzazione
e alla realizzazione delle attività di orientamento
e tutoraggio organizzate dalla Facoltà.
3.5 Il Consiglio d’Area delibera sulle questioni
a lui delegate dal Consiglio di Facoltà.
Art. 4 – Elezione del Presidente
4.1 Il presidente del Consiglio d’Area è eletto
a scrutinio segreto tra i professori di ruolo e dura
in carica tre anni accademici. Non può essere
eletto per più di due volte consecutive.
4.2 L’elezione, a cui partecipano tutti i membri
del Consiglio d’Area definiti nel precedente Art.
2, avviene a maggioranza assoluta dei presenti, in
prima convocazione, e a maggioranza relativa nella
convocazione successiva; essa è indetta a cura
del professore ordinario del Consiglio d’Area più
anziano in grado e, a parità di grado, dal
più anziano di età (Decano), almeno
trenta giorni prima della scadenza del mandato.
4.3 In prima attuazione le elezioni del Presidente
sono indette dal Preside entro 60 giorni dall’approvazione
del presente regolamento da parte del Consiglio di
Facoltà.
Art. 5 – Attribuzioni del Presidente
5.1 Il Presidente del Consiglio d’Area sovrintende
e coordina le attività del Corso di Laurea;
in particolare:
• rappresenta il Consiglio d’Area presso gli organi
della Facoltà;
• convoca il Consiglio d’Area secondo le modalità
di cui agli Artt. 8 e 9, predisponendo l’ordine del
giorno delle riunioni; dirige e modera la discussione
e garantisce l’osservanza del Regolamento;
• cura l’esecuzione delle delibere; vigila sul rispetto
di quanto deliberato dal Consiglio d’Area e provvede
alla redazione dei verbali, curandone l’inoltro agli
organi accademici competenti;
• coordina alle operazioni relative alla organizzazione
e gestione degli esami di profitto e di laurea;
• nomina le commissioni degli esami di profitto e
di laurea e nel quadro generale definito dal Manifesto
annuale degli studi e del Regolamento d’Area, cura
l’organizzazione delle sedute di laurea e la loro
pubblicizzazione;
• coordina ogni altra attività relativa alla
gestione della carriera scolastica degli studenti
e del recupero della qualifica di studente.
5.2 In tale attività il Presidente è
coadiuvato da un Segretario e, eventualmente, da una
Giunta di Presidenza, così come chiarito nel
successivo Art. 6.
5.3 Il Segretario è il più giovane
in ruolo tra i professori afferenti al Consiglio d’Area;
a parità di anzianità in ruolo è
il più giovane per età anagrafica.
5.4 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente
è sostituito dal Decano del Consiglio d’Area.
Art. 6 – Commissioni e Giunta
di Presidenza
6.1 Il Consiglio d’Area può deliberare, su
proposta del Presidente, l’istituzione di Commissioni
e di una Giunta di Presidenza con compiti specifici.
Le Commissioni e la Giunta provvedono a redigere proposte
di delibere in ordine a questioni concernenti argomenti
di competenza del Cosiglio d’Area e possono avere
poteri deliberanti su specifici argomenti stabiliti
dal Consiglio; le Commissioni sono elette dal Consiglio,
che ne designerà il Coordinatore, il numero
e la categoria dei membri, la durata e la struttura
di funzionamento. La Giunta è nominata dal
Presidente.
6.2 Il Presidente è membro di tutte le Commissioni
con poteri deliberanti.
6.3 Il Presidente ed il Segretario sono membri invitati
di tutte le Commissioni.
Art. 7 – Convocazione del Consiglio
d’Area
7.1 Il Consiglio d’Area è convocato dal Presidente
in seduta ordinaria almeno tre volte l’anno. Le sedute
straordinarie possono essere tenute per far fronte
ad eventi che non siano prevedibili e che richiedano
soluzioni particolarmente urgenti; una seduta straordinaria
può anche essere richiesta almeno da un quinto
dei Consiglieri che ne facciano domanda motivata al
Presidente.
7.2 Per motivi inerenti all’O.d.G. possono essere
programmate sedute in aggiornamento.
7.3 La convocazione dei Consiglieri per sedute ordinarie
deve essere fatta con avviso scritto o per posta elettronica,
almeno cinque giorni prima dell’adunanza con l’indicazione
dell’ordine del giorno; salvo in caso di urgenza,
devono essere seguite le garanzie previste dalle norme
sulla convocazione degli organi collegiali. La convocazione
dei Consiglieri per sedute straordinarie deve essere
fatta con avviso scritto o per posta elettronica,
almeno due giorni prima dell’adunanza con l’indicazione
dell’ordine del giorno.
Art. 8 – Validità delle
adunanze e delle votazioni del Consiglio d’Area
8.1 Per la validità delle adunanze del Consiglio
è necessario che tutti coloro che hanno facoltà
per intervenirvi, con o senza diritto di voto, siano
stati regolarmente convocati.
8.2 Le adunanze e le votazioni sono valide quando
sia presente la maggioranza di coloro che hanno diritto
al voto sull’argomento in discussione; se, dopo trenta
minuti dall’ora fissata per l’apertura della seduta,
tale maggioranza non è stata raggiunta, la
seduta verrà rimandata e convocata in altra
data.
8.3 Nel computo per determinare le maggioranze di
cui al presente articolo non si tiene conto dei Consiglieri
che abbiano giustificato la loro assenza, mentre si
tiene conto dei professori fuori ruolo, del rappresentante
del personale tecnico-amministrativo; dei professori
a contratto e dei rappresentanti degli studenti si
tiene conto soltanto se sono presenti.
8.4 Le adunanze sono valide anche se le rappresentanze
definite dall’Art. 2, comma 1 non sono costituite.
Art. 9 – Norme finali e Transitorie
9.1 Per ogni altra norma non contemplata nel presente
regolamento, ed in particolare per la regolamentazione
delle sedute e delle votazioni, sia del Consiglio
che delle Commissioni, vale il regolamento adottato
dal Consiglio di Facoltà.